II regolamento (CE) 28 gennaio 2002 n. 178, del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre a istituire l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissare procedure nel campo della
sicurezza alimentare, stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.
Nello specifico, l’articolo 18 del citato regolamento introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la «rintracciabilità» di tutti gli alimenti e mangimi.
A decorrere dal 1° gennaio 2005 tale prescrizione deve venire obbligatoriamente adempiuta – sull’intero territorio dell’Unione europea – da ogni operatore delle filiere alimentare e mangimistica.
E’ per questa ragione che Delta Vending, quale operatore nella distribuzione di alimenti e bevande, ha da tempo adottato politiche atte a soddisfare tale regolamento:
- da un lato siamo in grado di fornire alle autorità competenti (autorità sanitarie e di controllo), su richiesta, le informazioni essenziali in merito ai nostri approvvigionamenti: nominativo e recapito del fornitore; natura del bene ricevuto
- dall’altro possiamo fornire, sempre su richiesta, le informazioni essenziali circa le nostre vendite di prodotti: nominativo e recapito dell’acquirente (escluso il consumatore), natura dei prodotti venduti
A tal fine integriamo sulle nostre fatture di vendita informazioni sul lotto di merce consegnata, così come riportato dal proprio fornitore.
MAG









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Socio fondatore e amministratore della società, sovraintende la gestione commerciale e lo sviluppo IT aziendale.